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Codice dei visti

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Codice dei visti

Codice Comunitario dei visti: Regolamento CE 810/2009

Il codice dei visti stabilisce le procedure e detta le condizioni per il rilascio di visti di breve durata in Italia e Area Schengen (mesi 3 nell'arco dei 6 mesi) e le norme per i visti di transito aeroportuale

Questo mese abbiamo pensato di raccontarti qualcosa in più riguardo il Codice dei visti cercando di riassumerne i contenuti più importanti in base alle domande che la nostra clientela ci ha sottoposto negli anni.

Quando un cittadino straniero vuole chiedere un visto di ingresso in Italia, deve rivolgersi al Consolato/Ambasciata italiana nel suo Paese, richiedendo un appuntamento finalizzato alla consegna della documentazione per la domanda di visto.
La domanda può essere presentata dal richiedente, da intermediari commerciali accreditati o da un’associazione o da un’istituzione educativa, sportiva, culturale o professionale per conto dei suoi membri.
La domande deve solitamente essere presentata non più di sei mesi e almeno quindici giorni prima del viaggio previsto in Italia.

Dopo aver verificato se la domanda è ricevibile (cioè se è stata presentata seguendo le regole), l’autorità competente deve:

- inserire i dati nel sistema di informazione sui visti (VIS) ai sensi del regolamento (CE) n. 767/2008;
- condurre un ulteriore esame della domanda per verificare che il richiedente:
- soddisfi le condizioni d’ingresso definite nel regolamento (UE) 2016/399 che istituisce il codice frontiere Schengen 
- non presenti un rischio di immigrazione illegale o una minaccia alla sicurezza del paese, e intenda lasciare il territorio prima della scadenza del visto.
In base al regolamento (UE) 2021/1134, verranno rafforzati i controlli dei precedenti personali dei richiedenti intrapresi prima dell’adozione di una decisione sulla concessione del visto. Vengono definite le regole e le procedure per le interrogazioni delle banche di dati sensibili e non sensibili dell’Unione contenenti informazioni sulla sicurezza e la migrazione.

Se la domanda è irricevibile, l’autorità:

- restituisce il modulo di domanda e tutti i documenti presentati senza esaminare ulteriormente la domanda;
- distrugge i dati biometrici raccolti e rimborsa i diritti per i visti.



Rifiuto o diniego del visto per l'Italia


L'ufficio visti dell'Ambasciata valuta se sono soddisfatte le condizioni per l’ingresso stabilite dal codice frontiere Schengen.
Il visto è rifiutato quando il richiedente:
- presenta un documento di viaggio falso;
- fornisce una giustificazione inadeguata per il soggiorno previsto;
- fornisce giustificativi insufficienti sui mezzi di sussistenza per il soggiorno o per il ritorno nel paese di origine (è necessario consegnare la fideiussione bancaria a garanzia dei mezzi di sussistenza (vitto e alloggio in Italia);
- è stato oggetto di una segnalazione nel sistema di informazione Schengen istituito dal regolamento (UE) 2018/1860  ai fini della non ammissione;
- è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni interne degli Stati membri;
- presenta un’assicurazione sanitaria di viaggio insufficiente o che non rispetta i requisiti dell'art. 15 del Codice dei visti

La scadenza generale per la decisione è di quindici (15) giorni, prorogabile fino a un massimo di quarantacinque (45) giorni in casi individuali, in particolare qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della domanda.
La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme. I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto hanno il diritto di presentare ricorso presso il TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.